Amici miei, vicini e lontani: buongiorno!
Stamattina sembrava una brutta giornata e invece ora splende il sole. E ci fa sentire più contenti.
Ho dato un’occhiata ai quotidiani locali. E indovinate un po’? Sì, il Portavoce del Comune di Alife, ancora oggi, sul Corriere di Caserta, ci informa delle fantastiche iniziative che il Comune di Alife sta portando avanti. Nello specifico, spiega che il Consigliere delegato alle Politiche Sociali ha indetto nei giorni scorsi un bando per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per il 2009. Risorse: 20.954,85 euro. Prosit!
Più interessante mi pare la faccenda affrontata da BuongiornoCaserta: “Cave di Monte Calvo, slittano i tempi per il recupero” è il titolo. Si parla di una sentenza del Tar che ha dichiarato “illegittimo” il silenzio della passata amministrazione sulla proposta della società titolare di recuperare in termini ambientali e, quindi, di riqualificazione la cava Santa Croce. Per chi volesse saperne di più vi allego il testo della sentenza.
Una spina nel fianco è invece il pezzo di taglio, sempre di BuongiornoCaserta: “Caiazzo – Ripartito il servizio mensa in tutte le scuole primarie”. Chissà quanto tempo ancora dovremo aspettare per vedere lo stesso articolo sulle scuole di Alife?
Buona giornata e a domattina.
Daniele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
TERZA SEZIONE
Registro Sentenze 4662/07
Registro Generale: 1274/2007
nelle persone dei Signori:
(omissis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 12 Aprile 2007
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 1274/2007 proposto da: (omissis)
contro
REGIONE CAMPANIA
COMMISS.GOV. EMERG. RIFIUTI BONIF.TUTELA ACQUE REGIONE CAMP.
rappresentato e difeso da: GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO presso la sua sede
COMUNE DI ALIFE
PREFETTURA DI CASERTA
rappresentato e difeso da: GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO presso la sua sede
MINISTERO DELL'AMBIENTE
rappresentato e difeso da: GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO presso la sua sede
MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da: GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO presso la sua sede
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentato e difeso da: GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO presso la sua sede;
per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità, del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla Proposta di recupero e riuso di cava presentata in data 2 marzo 2006;
nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla medesima.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMMISS.GOV. EMERG. RIFIUTI BONIF.TUTELA ACQUE REGIONE CAMP.
MINISTERO DELL'AMBIENTE
MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA DI CASERTA
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Relatore nella Camera di consiglio del 12 aprile 2007 il Giudice dott. Alfredo Storto;
Uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale;
Visto l’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente la decisione in forma semplificata, nella camera di consiglio dei ricorsi in materia di silenzio;
FATTO
Domenico Testa, in qualità di a.u. della “Cave Alifane S.r.l., ”, col ricorso in epigrafe, notificato al Comune di Alife il 5.3.2007 ed a tutte le altre controparti il 1° marzo 2007 e depositato il successivo 7.3.2007, premesso:
1) di essere titolare ed esercente di una cava di materiali calcarei sita in tenimento di Alife, località Monte Calvo Santa Croce, e di aver presentato in data 2.3.2006 – in esito a diffida, notificatagli dal Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, a formulare una proposta di recupero ambientale dell’aera di cava (ormai dismessa) in conformità alle norme del Piano di recupero ambientale (PTP Area Massiccio del Matese) – una Proposta di recupero e riuso del sito di cava, completa della relazione descrittiva del proposto recupero con la motivazione della scelta di destinazione d’uso, le relazioni tecniche preliminari e gli annessi elaborati grafici;
2) che l’amministrazione non ha ancora definito espressamente il menzionato procedimento finalizzato al recupero e riuso dell’aera, nonostante siano scaduti i termini di leggge,
ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del silenzio così serbato dall’amministrazione per vari motivi di eccesso di potere e violazione di legge, tra cui l’art. 22, comma 3, dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3100 del 22.12.2000 il quale dispone che la proposta de qua deve essere valutata dalla Commissione di cui all’art. 21 che, entro 60 giorni dalla presentazione, esprime un parere motivato, e nei succesivi 45 giorni il Commissario approva la Proposta o la rigetta con provvedimento motivato.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, le quali hanno eccepito la sussistenza della competenza funzionale del Tar del Lazio, sede di Roma, a decidere la controversia de qua ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, l. 27.1.2006, n. 21.
Con memoria depositata il 2.4.2007, il ricorrente ha rappresentato che, con nota prot. n. 2662 del 15.3.2007 (contestualmente versata in atti), l’Amministrazione ha comunicato il parere espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 14.3.2007 che costituisce elemento valutabile ai fini di un eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere.
DIRITTO
Va in primo luogo respinta l’eccezione di incompetenza funzionale fondata dall’Avvocatura dello Stato sul disposto dell’art. 3, comma 2-bis, della legge 27.1.2006, n. 21, tenuto conto che tale norma, nel devolvere al Tar dal Lazio, sede di Roma, la competenza a conoscere della legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24.2.1992, n. 225, non dispone anche in ordine a situazioni riconducibili alle procedure in materia di silenzio.
Nel merito, l'odierna controversia ha ad oggetto l’accertamento dell’inerzia serbata dalla p.a. a fronte di un obbligo di provvedere e pertanto può essere proposta con le forme di cui all’art. 21-bis richiamato.
Peraltro, proprio in conseguenza della ritenuta natura non provvedimentale del silenzio in questione, l’oggetto del ricorso va limitato all’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere.
Nel caso di specie, l’inosservanza all’obbligo di provvedere sussiste poiché non risulta essere stato emanato, alla scadenza del termine assegnato dalla legge e dalla ulteriore normativa sopra richiamata, un atto conclusivo del procedimento che statuisca definitivamente in ordine alla Proposta di recupero e riuso del sito di cava trasmessa al Commissario di governo fin dal marzo 2007.
Né, diversamente, si può ritenere che sia venuto meno l’interesse del Testa alla definzione dell’odierno ricorso a seguito della trasmissione del parere, formulato solo il 14.3.2007, dalla Commissione tecnica istituita con O.C. n. 51 del 30.6.2006, non potendosi sostenere che, in tal modo, sia stato definito il procedimento de quo.
Pertanto, va dichiarato l’obbligo per l'amministrazione di adottare un provvedimento espresso in ordine alla richiesta avanzata, fermo restando il potere amministrativo di valutare la fondatezza della pretesa dedotta.
In conclusione, il ricorso è fondato con riferimento all’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e va dunque accolto nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Deve pertanto ordinarsi all'amministrazione intimata di emanare un provvedimento espresso in esito all’istanza presentata entro un termine non superiore a trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine, il Collegio nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Ministro dell’Ambiente che provvederà all’esecuzione, anche a mezzo di funzionario delegato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, pronunciando ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/1971, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione e ordina al Commissario di Governo di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone altresì, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Ministro dell’Ambiente che provvederà all’esecuzione, anche a mezzo di funzionario delegato, nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così è deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2007.
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